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Prestazioni sanitarie a privati, le fatture non si inviano con Sdi

Divieto anche per il 2020 di emettere fattura elettronica tramite Sdi per le prestazioni sanitarie rese a privati; memorizzazione per otto anni o sino alla definizione di eventuali giudizi di tutti i dati, compresi quelli relativi a natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, risultanti dai tracciati xml; possibilità di versare il bollo dovuto con cadenza semestrale se l’importo annuale è inferiore ai mille euro: queste le novità introdotte in sede di conservazione del decreto 124/19. 

Con l’articolo 15 è stato esteso a tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico (.pdf), ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio. 

Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Non potranno emettere e-fatture gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema Ts – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata quali aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Irccs, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2019 (Gazzetta 284/19) sono stati individuati ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema Ts dei dati relativi alle spese sanitarie, per i quali vige quindi il divieto di fatturazione elettronica, quali tra gli altri tecnici sanitari, audiometristi, audioprotesisti, dietisti, biologi, igienisti dentali. Infine, il divieto di emettere e-fatture riguarda anche, in base all’articolo 9-bis, del decreto 135/18, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti. 

L’utilizzo di tutti i dati contenuti nel file xml, compresa natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati, sarà possibile non solo per l’effettuazione di verifiche fiscali, ma anche per realizzare le attività di analisi del rischio e per l’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria da parte della Guardia di finanza. A tal fine, l’agenzia delle Entrate memorizzerà i relativi dati sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero sino alla definizione di eventuali giudizi. Assolutamente quindi consigliata l’adesione da parte dei contribuenti al servizio gratuito di consultazione delle e-fatture in quanto in ogni caso i dati saranno memorizzati da parte dell’amministrazione: con provvedimento n. 1427541 del 17 dicembre 2019, il termine ultimo per aderire è stato prorogato al 2 marzo 2020. 

Oltre alla comunicazione telematica dell’ammontare dell’imposta dovuta, della sanzione irrogata e degli interessi applicati in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020 tramite Sdi, i contribuenti potranno versare il bollo con cadenza semestrale, entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, se gli importi dovuti non superano il limite annuo di mille euro.


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