Nessuna prestazione sanitaria B2C può essere documentata da e-fattura; le prestazioni sanitarie B2B vanno documentate con fattura elettronica.
L’Agenzia, richiamando dettagliatamente le disposizioni vigenti, ha confermato che per il 2019:
In ipotesi di divieto o esonero da fatturazione elettronica tramite Sdi, l’obbligo di documentazione fiscale può essere assolto in formato analogico, ma anche con fattura elettronica non-Sdi (ad es. il pdf via mail). In tale ultimo caso però valgono le regole del Gdpr, per cui dovrà essere fatta molta attenzione al rispetto delle misure di sicurezza anche informatica a garanzia della privacy.
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