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Preziosi destinati alla fusione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.92/E del 12 dicembre 2013, è intervenuta in merito al corretto trattamento Iva da riservare alle operazioni consistenti nella cessione di oggetti di oreficeria usati (sia d’oro che d’argento) effettuate da parte di operatori commerciali nei confronti di operatori industriali che, opereranno una radicale trasformazione dell’oggetto acquistato a mezzo di processi di fusione o altro.
L’articolo 10 del DPR n.633/72 prevede per le cessioni di oro da “investimento” come sopra definito un regime di esenzione, tuttavia, con possibilità di opzione per l’imponibilità. In caso di opzione per l’imponibilità, l’imposta dovrà essere assolta, ai sensi dell’art.17, co.5, DPR n.633/72, tramite reverse charge da parte di coloro che “producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”. Alle cessioni di oro diverso da quello da investimento ovvero di oro industriale, se effettuate nei confronti di soggetti passivi, si rende applicabile il regime di imponibilità, con applicazione del reverse charge, ai sensi del richiamato art.17, co.4. Infine, alle cessioni dei prodotti d’oro finiti, quali gioielli o altri prodotti da inserire in quanto tali nel circuito commerciale, si applica l’imposta con le regole ordinarie, o, in ipotesi di bene usato ceduto da parte di un privato, con applicazione del regime del margine. Fatto questo quadro di sintesi, l’Agenzia richiama le conclusioni di cui alla precedente risoluzione n.375/E/02, per poi affermare che il meccanismo del reverse charge si renderà applicabile quando i beni d’oro usati subiranno un successivo processo industriale di fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, fattispecie riscontrabile sia quando cessionari sono soggetti per i quali essa rappresenta l’attività esclusiva, sia qualora l’attività di lavorazione industriale è strumentale alla produzione di nuovi oggetti d’oro recanti il marchio di identificazione dell’azienda cessionaria.

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