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Primi chiarimenti Naspi

I primi chiarimenti vengono forniti direttamente dall’INPS in merito agli effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore. In questo caso vengono confermate tutte le disposizioni attuative e di prassi sia sulla risoluzione del rapporto di lavoro che sulla decadenza dalla prestazione nell’ipotesi di trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda (distanza e tempo di percorrenza) e nell’ipotesi di rifiuto di partecipazione ad iniziative di politica attiva e di non accettazione di un’offerta di lavoro congrua.
La normativa sulla NASpI prevede che per la maturazione alla percezione dell’indennità il lavoratore abbia maturato almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per avere diritti all’indennità occorrono trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASpI è cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, mentre per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

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