fbpx
TORNA ALLE NEWS

Professioni, ingresso senza vincoli dei praticanti al regime agevolato

Il comma 57 della legge 190/2014, con la lettera d-bis), come modificata dalla legge di Bilancio 2019, preclude l’accesso al regime forfettario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai datori stessi. 

Il decreto semplificazioni aggiunge ora un periodo alla lettera d-bis), prevedendo che questa causa ostativa non si applica ai «soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni».


Ne consegue che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale; si tratta, dunque, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Chi ha intrattenuto rapporti di lavoro con il proprio dominus è probabile lo abbia fatto sotto forma di co.co.co e non di lavoratore dipendente; in questa ipotesi, mancando il vincolo di subordinazione, il committente della prestazione non può essere considerato datore di lavoro e pertanto l’accesso al regime forfettario dovrebbe comunque essere garantito. 

Il regime forfettario è favorevole per i giovani professionisti in quanto prevede la determinazione del reddito imponibile applicando, al totale dei compensi percepiti, un coefficiente di redditività pari al 78% e, quindi, un riconoscimento di costi pari al 22% che, spesso, i giovani professionisti non sostengono. 


Si ricorda che l’esercizio della pratica professionale non è di ostacolo nemmeno per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5%; il comma 65 della legge 190/2014 prevede, infatti, alcune condizioni che devono essere rispettare per poter beneficiare dell’aliquota ulteriormente agevolata. Una di queste è che l’attività da esercitare non costituisca una mera prosecuzione di un’altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con esplicita esclusione del caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.