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Professionisti, canone deducibile se lo studio è in auto-affitto

Sono sempre più frequenti i casi in cui i professionisti non acquistano direttamente l’immobile utilizzato quale sede professionale dell’attività, ma l’operazione viene effettuata da una società immobiliare della quale detengono le quote di partecipazione.
La società acquirente concede successivamente in locazione l’immobile al professionista, il quale deduce dal reddito professionale i canoni.
L’Agenzia delle entrate ritiene, però, che il costo rappresentato dai canoni di locazione sia indeducibile dal professionista che sostiene l’onere.
Le contestazioni fiscali sono essenzialmente fondate su due argomentazioni. La prima fa perno sul cosiddetto abuso del diritto. Secondo il Fisco non sussiste né evasione, né elusione. L’acquisto dell’immobile effettuato dalla società è vero e legittimo, come pure la stipula del successivo contratto di locazione. Tuttavia, secondo questa tesi, il professionista ricorrerebbe a tale schema negoziale (di per sé lecito) al solo fine di ottenere un vantaggio fiscale illegittimo (il risparmio d’imposta). Ciò anche in ragione del fatto che l’eventuale acquisto dello studio direttamente da parte del professionista darebbe luogo all’indeducibilità del costo. La seconda ragione riguarda l’eccessiva onerosità delle somme pagate. Pertanto, se il canone di locazione è superiore a quello di mercato, l’Agenzia delle entrate ritiene indeducibile la differenza.
Le decisioni della giurisprudenza più recente sono nella maggior parte dei casi favorevoli al contribuente. Inoltre, il legislatore fiscale è intervenuto di recente fornendo la definizione di abuso del diritto: i canoni di locazione finanziaria per l’acquisto dello studio del professionista sono deducibili a condizione che il contratto sia stato stipulato dal 1° gennaio 2014 e il costo sia imputato per non meno di 12 anni. In ogni caso oggi non è affatto vero che il professionista debba ricorrere allo strumento della società di servizi per considerare il costo deducibile. In alternativa, come ricordato, può ricorre alla stipula di un contratto di leasing. Secondo quanto affermato dalla nuova disposizione, se il contribuente si avvale di scelte cui il sistema accorda un trattamento fiscale più favorevole rispetto ad altre possibilità, la scelta non può essere contestata. Si realizza l’abuso quando il vantaggio conseguito è indebito e non è riconducibile all’evasione. Invece nell’ipotesi di abuso il vantaggio fiscale deve essere illegittimo.
Secondo la sentenza 12/2/18 della commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia rimane ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge per operazioni che determinano un diverso onere fiscale. È l’ordinamento che consente di scegliere e quindi in questi casi il risparmio è legittimo. La commissione del Veneto ha valorizzato la mancanza di un indebito vantaggio fiscale in quanto la società aveva effettuato investimenti in diverse iniziative immobiliari, oltre alla detenzione e locazione dello studio professionale. Inoltre, una valida ragione, è stata individuata nella volontà di non esporre il patrimonio immobiliare ai rischi professionali.
 
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