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Project financing, deduzione ampia per gli interessi passivi sui prestiti

Gli oneri finanziari sui prestiti delle società di progetto sono interamente deducibili anche se garantiti con modalità differenti da quelle specificamente previste per i progetti infrastrutturali dal medesimo articolo 96. Esonerati dal Rol, dunque, anche i finanziamenti garantiti dai soci.

La disciplina degli interessi passivi vigente dal corrente anno 2019 a seguito del Dlgs 142/2018 (cosiddetto Atad) non prevede più esclusioni soggettive dal test del Rol per le società di progetto di cui all’articolo 184 del codice dei contratti pubblici. È stata invece introdotta una esclusione oggettiva dai vincoli dell’articolo 96 per gli interessi passivi sostenuti su prestiti assunti per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico, in presenza, tra l’altro, di una specifica condizione riguardante le garanzie. I finanziamenti, cioè, non devono essere garantiti né da beni appartenenti al gestore dell’infrastruttura diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale, né da soggetti diversi dal gestore stesso. La novità ha mandato in crisi la maggior parte dei project financing nei quali, secondo consolidati standard di mercato, l’insieme di garanzie rilasciate a favore delle banche finanziatrici (security package) comprende in genere (oltre al pegno dei conti correnti della società e alla cessione in garanzia dei crediti futuri di quest’ultima verso l’amministrazione concedente), taluni interventi dei soci, quali il pegno delle azioni della società di progetto e la cessione in garanzia dei crediti per finanziamento soci.

L’articolo 35 del decreto collegato alla manovra risolve queste problematiche, già con decorrenza dall’esercizio in corso al 27 ottobre 2019, stabilendo che, nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, sono integralmente deducibili gli interessi passivi relativi ai prestiti da essa stipulati anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) dell’articolo 96 (beni afferenti l’infrastruttura e/o garanzie non rilasciate da soggetti diversi da tale società). Conseguentemente, resteranno interamente deducibili gli oneri finanziari su prestiti assistiti da garanzie rilasciate dai soci o da terzi diversi dalla società di progetto come da prassi di mercato. 

I prestiti possono finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del codice dei contratti pubblici, ma anche nelle parti III e IV dello stesso codice (contratti di concessione e di partenariato pubblico privato).


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