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Pronunce catastali, effetto immediato

Il nuovo articolo 69 del Dlgs 546/92 estende la provvisoria esecutività delle sentenze a quelle aventi a oggetto gli atti relativi alle operazioni catastali.
Nel contempo, si è provveduto ad abrogare l’articolo 69 bis della legge sul contenzioso tributario.
In forza di quest’ultimo articolo, le sentenze riferite a queste tipologie di contenzioso divenivano titoli esecutivi, ai fini della legittimazione della annotazione negli atti catastali, solo dopo il loro passaggio in giudicato.
Per effetto della riforma, invece, le pronunce dei giudici tributari danno immediatamente titolo al soggetto interessato di chiederne l’iscrizione nei registri catastali a cura delle Entrate.
Allo scopo, l’interessato, in caso di inerzia del Fisco, dovrà notificare la sentenza e, dopo l’inutile decorso di 90 giorni, attivare il giudizio di ottemperanza.
Secondo la Cassazione prevalente, deve ravvisarsi una relazione di pregiudiziale dipendenza tra il rapporto catastale e il rapporto d’imposta, avente a oggetto i tributi comunali.
La rendita determinata dal giudice si considera iscritta in atti ex tunc, sin dal momento della efficacia della rendita impugnata.
Ottenuta l’iscrizione in catasto della rendita rideterminata dal giudice, il contribuente è legittimato ad assolvere i tributi comunali sulla base delle nuove risultanze catastali.
Una volta concluso il giudizio, i rapporti d’imposta maturati nel frattempo, compresi quelli regolati dalle determinazioni provvisorie del giudice, devono essere oggetto di una “riliquidazione” sulla base della rendita definitivamente stabilita.
Ne consegue che, in caso di differenze a debito del contribuente, il comune provvederà a emettere atti di accertamento contenenti il recupero della sola differenza d’imposta.
Va inoltre evidenziato che le liti catastali non hanno alcuna correlazione con il decreto delle Finanze, poiché le relative decisioni non possono essere subordinate alla prestazione di garanzie.
Ecco quindi che, a legislazione vigente, la situazione che si verifica con riferimento alle controversie catastali vede, nel contempo, l’eliminazione della norma che rinviava al giudicato gli effetti della rendita determinata dal giudice, e l’entrata in vigore dell’articolo 67 bis, Dlgs 546/92, che, interpretato in conformità ai precetti della legge delega, dovrebbe comportare una naturale esecutività provvisoria delle sentenze dei giudici tributari.
La provvisoria esecutività delle pronunce in materia catastale è infatti assicurata solo tramite appunto del giudizio di ottemperanza.

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