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Prova delle cessioni comunitarie, pronti i criteri del regolamento Ue

Prova delle cessioni comunitarie a forma libera, ma con l’obbligo da parte del cedente di fornire dettagli sul trasporto e ottenere una dichiarazione da parte del cessionario, in conformità con il regolamento 1912/2018/Ue. 

L’agenzia delle Entrate con la risposta 100 di ieri affronta lo scottante tema della prova di uscita delle merci dallo Stato del cedente e dell’arrivo delle stesse nello Stato del cessionario quale elemento fondamentale per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie. Il regolamento, con operatività effettiva dal 1° gennaio 2020, obbliga gli operatori europei che vogliono evitare il disconoscimento della non imponibilità ad acquisire almeno due documenti non contraddittori provenienti da due parti indipendenti entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. 

La documentazione può costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

  • dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti e tutti i dati utili a definire l’operazione;
  • il contribuente provveda a conservare le fatture di vendita, la documentazione bancaria, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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