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Pubblicità, credito d’imposta

Il contributo è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, e consiste in un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati (rispetto al periodo di imposta precedente), elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito.
Per fruire del credito serve anche che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione l’anno prima.
I limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa, anche on line, e per quelli sulle emittenti radio – televisive locali. Pertanto, in caso di investimenti su entrambi i media, il richiedente può vedersi riconosciuti due diversi crediti di imposta in percentuale diversa a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due categorie di beneficiari.
La legge ha demandato a un regolamento di attuazione, in corso di adozione, il compito di disciplinare tutti gli aspetti operativi, comprese le procedure.
Sono ammissibili gli investimenti relativi all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, o nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari come le televendite, i servizi pronostici, i giochi o scommesse con vincite in denaro, di messaggeria vocale o chat – line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.
Le spese per investimenti si considerano sostenute secondo quanto indicato dall’articolo 109 del Tuir. I costi sostenuti devono risultare da attestazione prodotta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Nel caso il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150mila euro si applica il meccanismo delle “white list”.
L’incentivo, che potrà essere utilizzato solo in compensazione in base dall’articolo 17 del Dlgs 241/97, non è automatico: gli interessati dovranno presentare la domanda di fruizione con comunicazione telematica su piattaforma delle Entrate, usufruendo di una finestra temporale che dovrebbe essere compresa tra il 1° e il 31 marzo di ciascun anno.

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