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Punito lo sfruttamento del lavoro

Una parte importante della nuova legge 199/2016 per il contrasto al caporalato in agricoltura è rappresentata dalle misure di carattere repressivo.
Attraverso la modifica dell’articolo 603-bis del Codice penale, la legge introduce – accanto al reato di intermediazione illecita – il reato di sfruttamento del lavoro che si verifica quando chiunque «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno».
Nonostante il titolo della legge si riferisca solo al settore agricolo, le disposizioni di carattere penale ivi contenute hanno portata generale e riguardano i datori di lavoro di qualunque settore, compresi quelli domestici.
Per la violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza (che costituiscono un ulteriore e distinto indice di “sfruttamento”), non è neppure richiesta la reiterazione, né la gravità; basta quindi una qualunque violazione della complessa disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, anche meramente formale, perché possa realizzarsi, in astratto, la condizione di sfruttamento.
È bene precisare, tuttavia, che per configurare il reato è necessario anche l’approfittamento dello “stato di bisogno” da parte del datore di lavoro.

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