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Quota 100, stretta su cumulabilità dei redditi

L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in riferimento al tipo di redditi non cumulabili con la pensione in quota 100. La norma fa esplicito riferimento a sole 3 categorie reddituali del Tuir: incumulabilità piena coi redditi di lavoro dipendente e autonomo, parziale (solo oltre 5.000 euro annui) coi redditi da lavoro autonomo occasionale. 

Per questi ultimi Inps sembra adottare una lettura molto restrittiva, andando ben oltre il dato letterale della norma. Infatti i 5.000 euro lordi annui compatibili con l’assegno previdenziale vanno computati per l’intero anno d’imposta in cui è erogata la pensione, sebbene l’articolo 4, comma 3, del Dl 4/2019 disponga l’efficacia del divieto di cumulo «a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione».

Inps chiarisce che la pensione in quota 100 richiede la cessazione del solo rapporto di lavoro dipendente, ma può decorrere nel caso di soggetti che mantengano attive le proprie partite Iva o attività imprenditoriali. Nel caso di redditi di impresa, l’onere della prova di dimostrare che non siano connessi ad apporto lavorativa grava sui beneficiari, che devono presentare una dichiarazione di responsabilità.

Va in ultimo segnalato come la circolare non faccia alcuna menzione alle prestazioni occasionali ex articolo 54-bis del decreto legge 50/2017, che hanno preso il posto dei vecchi voucher.


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