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Ravvedimento parziale, imposte versate in più tranches

Con il decreto crescita è stato disciplinato il ravvedimento operoso parziale. E’ consentito al contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nella tempistica stabilita dalle disposizioni del ravvedimento stesso. 

Si stabilisce che «nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso».

Che il ravvedimento sia parziale o meno, uno dei limiti dell’istituto è che, in presenza di plurime violazioni, occorre eseguire la regolarizzazione per ognuna di esse. Occorre partire dal fatto che le riduzioni previste dal ravvedimento si applicano alle sanzioni edittali, cioè alle penalità (minime) che il Fisco irrogherebbe se il contribuente non regolarizzasse ex post la violazione.

L’ufficio, però, deve tenere conto del cumulo giuridico delle penalità, con la conseguenza che alla sanzione più grave tra tutte queste (che assorbe le altre) deve applicare gli aumenti stabiliti dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997. 


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