Nel delitto di autoriciclaggio con reato presupposto la bancarotta fraudolenta per distrazione, l’atto distrattivo non può integrare allo stesso tempo bancarotta per distrazione e auto riciclaggio; inoltre il reato di autoriciclaggio non può essere contestato per fatti antecedenti al 1° gennaio 2015 anche se gli effetti si protraggono nel tempo.
Il reato è essenzialmente istantaneo che si consuma nel momento in cui l’autore del reato presupposto pone in essere le condotte individuate nella norma.
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