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Regime forfettario 2019 guida completa

Il Regime forfettario viene ampliato fino ai 65.000 euro di ricavi a partire dal 01/01/2019.

Le regole di tale Regime potranno essere applicate unicamente per l’attività svolta dal 01/01/2019 al 31/12/2019 (e seguenti) quindi nella Dichiarazione dei redditi che farai nel 2020.

La scelta di utilizzare il Regime forfettario non può essere retroattiva e, pertanto, per l’attività svolta nel 2018 dovrà applicare le regole del Regime contabile che ha adottato durante l’anno.

Le regole che andremo ad elencare, sono finalmente definitive, prossimamente potranno solo essere annunciate dall’Agenzia delle entrate istruzioni operative che diano maggiori informazioni sull’interpretazione delle nuove norme previste, ma le regole ormai sono definitive.

Prima di decidere se avvalerti o meno del Regime forfettario, ti invitiamo a fare un’attenta riflessione: “Per la mia situazione, conviene applicare il Regime forfettario alla mia attività o sarebbe più conveniente un altro Regime fiscale?”

È molto importante verificare con molta attenzione la risposta a questa domanda.

Per poter rispondere in modo corretto a questa domanda, si devono analizzare due importanti aspetti:

  • Se le spese che si son sostenute effettivamente durante l’attività sono pari, inferiori o superiori a quelle calcolate attraverso il coefficiente di redditività;
  • Se si hanno spese aggiuntive o carichi familiari che si potrebbero dedurre/detrarre per la determinazione dell’imposta da pagare.

Requisiti d’accesso

Non tutti possono accedere al Regime forfettario ma, a differenza del 2018, il requisito richiesto per potersi avvalere del forfettario è solo uno:

  • I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell’anno precedente: hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

In poche parole, potrai accedere al Regime forfettario solo se nell’anno precedente non hai avuto ricavi superiori ai 65.000 euro.

NB: Il limite dei ricavi di 65.000 euro deve essere calcolato prendendo in considerazione solo i ricavi d’impresa e non gli eventuali altri redditi come ad esempio i redditi di lavoro dipendente o di pensione. 

Sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano:

  • Limite valore beni strumentali;
  • Limite spesa per lavoro dipendente.

Cause esclusione

Nel 2019, non possono avvalersi del Regime forfettario:

  • I soggetti che si avvalgono di Regimi speciali Iva o di Regimi forfetari di determinazione del reddito. Per esempio, sono escluse dal Regime forfettario tutte le attività di:
    • Agricoltura e attività connesse alla pesca
    • Vendita di Sali e tabacchi
    • Commercio di fiammiferi
    • Editoria
    • Gestione di servizi di telefonia pubblica
    • Rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta
    • Agenzie di viaggio e turismo
    • Agriturismi
    • Vendite a domicilio (porta a porta)
    • Rivendita beni usati, di oggetti d’arte o da collezione
    • Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte o da collezione

NB: se svolgi due tipologie di attività e per una di queste ti avvali di un Regime speciale Iva, non ti sarà possibile applicare il Regime forfettario anche per le altre attività che svolgi, anche se in realtà sarebbero compatibili con tale Regime.

  • I soggetti non residenti, a meno che non risiedano in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno stato che abbia speciali accordi con l’Italia e che comunque producano nel territorio italiano almeno il 75% dei redditi complessivi.
  • Soggetti che effettuano in via esclusiva:
    • Cessioni di fabbricati;
    • Cessioni di terreni edificabili;
    • Cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • I soggetti che, contemporaneamente all’attività con Partita Iva, partecipano a: società di persone, imprese familiari oppure che “controllano” Società a responsabilità limitata o Associazioni in partecipazione e con la Partita Iva individuale esercitano attività economica riconducibile a quella della società (o associazione).
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

I redditi da pensione, sono considerati redditi di lavoro dipendente, pertanto saranno soggetti alle stesse loro regole e limitazioni.

Il coefficiente di redditività e reddito imponibile

Il Regime forfettario è caratterizzato da un particolare meccanismo per il calcolo del reddito imponibile e quindi dell’imposta sostitutiva e dei contributi Inps da dover versare.

Mentre negli altri Regimi fiscali il reddito imponibile sul quale calcolare imposte e contributi si ottiene sottraendo al fatturato lordo tutti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività ed è possibile inoltre detrarre o dedurre altre spese personali (come spese mediche), nel Regime forfettario invece si applica semplicemente il coefficiente di redditività agli incassi ottenuti e non è possibile dedurre o detrarre alcuna altra tipologia di spesa (oltre i contributi obbligatori che si sono pagati nell’anno di attività).

Chi aderisce al Regime forfettario, deve versare allo Stato l’imposta sostitutiva.

Cos’è l’imposta sostitutiva? Non è altro che una tipologia di imposta che racchiude in un’unica aliquota del 15% tutte le imposte solitamente pagate negli altri Regimi fiscali.

In specifici casi l’aliquota dell’imposta sostitutiva può essere ridotta al 5%.

In linea generale, la riduzione dell’aliquota del 5% è dedicata a tutte quelle attività che vengono aperte da titolari che non le hanno mai svolte prima.

In particolare, le caratteristiche che si devono possedere per poter accedere a questa riduzione, che sono consultabili anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono:

  • il titolare dell’attività non abbia svolto, nei tre anni precedenti dell’inizio dell’attività, attività d’impresa anche in forma associata o familiare;
  • l’attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un’attività precedentemente svolta sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni);
  • nel caso in cui venga rilevata un’attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l’ammontare di incassi generati l’anno precedente dall’attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario.

L’agevolazione della riduzione dell’aliquota al 5% vale solo per i primi 5 anni, dal sesto in poi si avrà l’obbligo di applicare l’aliquota piena, ovvero del 15%.

Contributi

Tutti coloro che aprono Partita Iva devono obbligatoriamente iscriversi all’Inps o alla Cassa Previdenziale eventualmente prevista per l’attività svolta.

Le attività che hanno una Cassa di Previdenza specifica, hanno l’obbligo di iscriversi ad essa, mentre le professioni per le quali non è prevista alcuna Cassa di appartenenza, devono iscriversi alla Gestione Separata.

Ogni Cassa previdenziale ha una sua specifica disciplina, ogni anno vengono decisi l’ammontare di contributi minimi fissi da dover obbligatoriamente versare e tutte le regole nel caso in cui si incassi più del Reddito minimale.

I contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti potranno richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti all’Inps (attenzione alle controindicazioni!).

Per quanto riguarda la Gestione Separata le regole sono più semplici: non esiste alcun contributo minimo da dover obbligatoriamente versare anche nel caso in cui si producono incassi nulli, in quanto i contributi obbligatori sono una percentuale degli stessi.

Pagamento tasse

I termini di versamento delle imposte cambiano ogni anno. Nel 2018 la prima scadenza per saldare le imposte dovute per il 2017 (più il 40% degli anticipi previsti per il 2018) è stata fissata per il 2 Luglio, oppure il 20 agosto. Anche i contributi Inps devono essere pagati secondo queste regole.

Nel caso in cui non si voglia procedere con il pagamento dell’intera somma dovuta alla scadenza, si può procedere con la rateazione. Le date di versamento delle rate differiscono in base al possesso o meno di Partita Iva.

I soggetti con Partita Iva sono obbligati ad effettuare i pagamenti via telematica direttamente (attraverso banche, Poste Italiane, ecc), oppure tramite gli intermediari accreditati.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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