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Regime forfettario, entro il 28 febbraio l’opzione-contributi

Il termine per comunicare all’Inps la fuoriuscita dell’artigiano o del commerciante dal regime contributivo agevolato previsto per i forfettari è stato posticipato dal 31 dicembre dell’anno precedente al ripristino del regime ordinario al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. A renderlo noto è stato l’Inps con il messaggio 15/2019 di ieri.


L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 1, commi da 76 a 84 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dedicata agli imprenditori individuali o familiari nel regime fiscale forfettario (regime applicabile, dal 2019, fino a fatturati di 65mila euro per tutte le attività) è utilizzabile dagli iscritti all’Inps commercianti o artigiani, solo su opzione. Dopo l’accesso all’agevolazione contributiva, non è necessario ripetere l’opzione ogni anno, se permangono i requisiti dell’agevolazione fiscale.


In caso di opzione, la contribuzione Inps dovuta (sia sul reddito entro il minimale, sia sul reddito eventualmente eccedente) è ridotta del 35 per cento. Sono esclusi da questa riduzione, quindi, tutti i professionisti.


Il regime contributivo agevolato, naturalmente, cessa dall’anno successivo rispetto a quello nel quale vengono meno i requisiti stabiliti per l’accesso al regime fiscale forfettario. Nei casi di uscita dal regime agevolato per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio o per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, la dichiarazione può essere comunicata all’Istituto entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, ripristinando così il regime contributivo ordinario a partire dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che arriveranno all’Inps dal 1° marzo di ogni anno, invece, determineranno il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. Anche se il messaggio dell’Inps di ieri non lo dice chiaramente, si ritiene che questa nuova regola abbia efficacia anche per chi ripristinerà il regime ordinario dal 1° gennaio 2019, il quale dovrà inviare la relativa comunicazione entro il 28 febbraio 2019.

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