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Regime forfettario, esclusione del socio per il controllo di fatto

Il socio di minoranza di una società di capitali può applicare il regime forfettario, ma solo a condizione che non eserciti un controllo di fatto. 

In ordine alle attività esercitate al fine di stabilire se siano o meno riconducibili una all’altra, l’agenzia delle Entrate afferma il principio secondo cui le attività che rientrano in diversi codici attività devono essere valutate in base alla effettiva attività svolta; qualora le attività rientrino nella medesima sezione Ateco non è detto che scatti l’incompatibilità, ma ciò avviene se la persona fisica in regime forfettario effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della società. Infatti, solo così si verifica il vantaggio della deduzione di un costo il cui corrispondente ricavo viene tassato in misura agevolata. 

Il controllo societario all’articolo 2359 del Codice è già di per sé spiegato non bene dalla norma codicistica: le società che sono sotto l’influenza dominante di una altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Immaginare che un fornitore di servizi in regime forfettario possa influenzare le scelte societarie appare inverosimile.

L’Agenzia conferma (e questo va bene) che in ogni caso nel primo anno di attività la persona fisica può accedere al regime forfettario in quanto le eventuali cause ostative che si possano verificare compromettono il regime dall’anno successivo.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per tutti gli adempimenti connessi.


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