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Registro di 200 euro sulle clausole penali dei contratti d’affitto

Le pattuizioni inserite nel contratto di locazione al fine di disporre il divieto di sublocazione e/o la maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone scontano sempre una autonoma e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già versata per la registrazione del contratto. 


Nel caso esaminato dalla Ctp Milano, alla società immobiliare veniva richiesto il pagamento di imposta di registro di 200 euro, oltre a sanzioni nella misura del 30% e interessi, per le clausole presenti nel contratto di locazione già assoggettato regolarmente a imposta di registro. 


La società impugnava l’atto, eccependo l’illegittimità della pretesa per violazione dell’articolo 21 del Dpr 131/86, sostenendo che le clausole inserite nel contratto, lungi dal rappresentare una pattuizione autonoma, erano di fatto accessorie.

Nei contratti di locazione, al fine di tutelarsi da eventuali inadempimenti o da risoluzioni anticipate, sia il locatore che il locatario prevedono spesso, volontariamente, l’inserimento di clausole penali (disciplinate dall’articolo 1382 del Codice civile): così si stabilisce, in via preventiva, la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all’altra in caso di inadempimento, o una caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice civile) che, invece, implica il versamento anticipato della somma in caso di inadempimento.


Tuttavia, se, sotto il profilo civilistico, le due previsioni contrattuali sono autonomamente ed esplicitamente regolamentate, non si può dire lo stesso sotto il profilo fiscale. 


Ai fini dell’imposta di registro, infatti, il Dpr 131/86 individua soltanto il trattamento impositivo applicabile alla caparra confirmatoria, prevedendone l’assoggettamento a imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% (nota all’articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al Dpr 131/86).


Il medesimo Dpr, invece, non prevede espressamente il regime applicabile alla clausola penale. Il silenzio della norma, dunque, può indurre i contraenti a non assoggettare la clausola penale a un’autonoma e ulteriore imposta di registro e a versare soltanto quella per la registrazione del contratto di locazione.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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