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Reintegra del lavoratore, se il fatto sussiste ma non è illecito

La reintegra attenuata prevista dall’articolo 18, comma 4 dello Statuto dei lavoratori in caso di licenziamento illegittimo si applica non soltanto quando il fatto contestato al lavoratore sia del tutto infondato o inesistente, ma anche in tutti i casi in cui sia sussistente, ma la condotta messa in atto dal dipendente non sia illecita per l’ordinamento giuridico. 

L’irrilevanza giuridica del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla reintegrazione», cosicché può dirsi che l’elemento dell’antigiuridicità «diventa anch’esso parte integrante del fatto materiale soggetto ad accertamento».  


A partire dall’approvazione della legge 92/2012, sono stati rivisti i presupposti per la tutela reale contro il recesso datoriale, consistente nella reintegrazione del lavoratore sul luogo di lavoro. Accanto all’ipotesi delle tutela reale piena (riconosciuta quando il licenziamento sia discriminatorio, nullo o intimato in forma orale) entrambi gli interventi legislativi richiamati ne hanno, altresì, previsto una forma attenuata per i casi di «ingiustificatezza qualificata» e, in particolar modo, prevedendo che il lavoratore abbia diritto alla reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e a un’indennità risarcitoria non superiore a dodici mensilità (dalla data del recesso sino a quella dell’effettiva reintegra) ogni volta in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto materiale contestato. 

È opportuno quindi interrogarsi sulle ipotesi concrete per le quali un fatto può intendersi effettivamente insussistente e sulla portata della norma alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale. Infatti, la nozione richiamata ha subito, per motivi sia logici che giuridici, un significativo ampliamento in sede interpretativa. Il giudice è chiamato anche ad affermare l’insussistenza del fatto, con tutela annessa, se, a prescindere dal suo effettivo verificarsi, il datore di lavoro non dia luogo ai necessari adempimenti in materia di contestazione dell’addebito e, in linea generale, non rispetti quanto prescritto, a garanzia dei diritti del lavoratore, dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.


Appare peraltro evidente come – analogamente a questa ipotesi e secondo la stessa ratio esposta – la stessa forma di tutela (reintegratoria) debba essere riconosciuta se il fatto contestato sia concretamente avvenuto, ma la condotta non sia imputabile al lavoratore licenziato. Ciò accade, ad esempio, quando non venga offerta idonea prova dell’effettiva commissione da parte del dipendente censurato. È effettivamente implausibile la configurazione di una responsabilità disciplinare «per un fatto fenomenicamente accaduto ma non attribuibile al lavoratore al quale è stato contestato» e si giustifica, con ciò, l’applicazione di una tutela più pregnante per il lavoratore, qual è quella reale (seppure in forma attenuata).

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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