L’operazione di cartolarizzazione consiste nell’acquisto di crediti da parte di società specializzate, crediti pagati con risorse provenienti dall’emissione di obbligazioni. I crediti vengono poi gestiti dalla società cessionaria per ottenerne l’adempimento e le risorse che si ricavano vengono poi mandate al rimborso degli obbligazionisti. Queste procedure sono state estese dall’originaria mission (acquisizione di crediti in bonis) alla cessione di crediti deteriorati in capo a banche e intermediari finanziari, al fine di fornire uno strumento per sgravare il sistema finanziario dalla ingente mole di queste posizioni e di migliorare le prospettive di recupero e incasso del credito ceduto.
Nell’intento di facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classificate come inadempienze probabili (unlikely to pay, Utp), il Dl crescita consente, con riferimento ai contratti di apertura di credito, di trasferire il relativo impegno di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario evitando la chiusura del contratto e permettendo il mantenimento del conto presso la banca cedente.
Il Dl crescita innova anche la normativa in tema di Reoco (Real estate owned companies), vale a dire le società veicolo (Spv, special purpose vehicles) costituite dalle società di cartolarizzazione e specializzate nelle operazioni di «acquisire, gestire e valorizzare, nell’interesse esclusivo dell’operazione di cartolarizzazione», i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione. In tale ambito vengono compresi pure i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti per inadempimento dell’utilizzatore. La legge inoltre dispone che:
Agli atti e alle operazioni inerenti il trasferimento di beni e diritti alle Reoco si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna. Se la Reoco cede i beni:
Alle Reoco che subentrano in contratti di leasing si applica, con riferimento a detti contratti, la disciplina fiscale propria delle società di leasing. Le cessioni effettuate dalle Reoco e aventi a oggetto immobili rinvenienti da contratti di leasing risolti o cessati per fatto dell’utilizzatore si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
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