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Responsabilità in materia di sicurezza per le imprese affidatarie

La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del Ministero del Lavoro è intervenuto in tema di sicurezza del lavoro in cantieri e imprese affidatarie, chiarendo che:
• all’interno di un cantiere possono essere presenti più imprese affidatarie, in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un’affidataria diversa;
• l’impresa affidataria può eseguire direttamente l’opera, impegnando proprie risorse umane e materiali, o
appaltare l’intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi, limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati: pertanto, nei casi in cui l’impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni, ha comunque l’obbligo di verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
• grava sul committente l’obbligo di valutare l’idoneità professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavori autonomi, tramite criteri che variano a seconda che le imprese siano solo affidatarie o anche esecutrici: nel primo caso è richiesta solo la capacità organizzativa, nel secondo caso è necessario tenere conto anche della disponibilità di proprie risorse umane e materiali necessarie per l’esecuzione dell’opera;
• la modalità e la frequenza delle verifiche devono essere valutate dal datore di lavoro di volta in volta, tenendo conto dei seguenti parametri: complessità dell’opera, varie fasi di lavoro, evoluzioni e caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

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