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Restyling del no profit

Il nuovo Codice del terzo settore ridisegna la mappa degli enti no profit fissando regole uniformi con l’obiettivo di superare la frammentazione normativa esistente, distinguendo gli enti in funzione delle finalità perseguite e della categoria civilistica di appartenenza. 
Dopo 20 anni andranno in soffitta le Onlus che saranno sostituite dal nuovo acronimo Ets (Ente del terzo settore).
Con il Codice del terzo settore i benefici fiscali verranno assegnati in funzione della categoria civilistica di appartenenza dell’ente e dell’attività, che dovrà essere in via esclusiva o principale di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale elencate all’articolo 5 del decreto.
Rientrano nella categoria Ets organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute e non, fondazioni e ogni altro ente di carattere privato diverso dalle società.
Associazioni e fondazioni potranno acquisire personalità giuridica con procedimento più agile, ispirato a quello delle società di capitali, che supera l’attuale vaglio di prefetture o Regioni, assegnando all’ufficio del Registro unico nazionale un controllo di regolarità formale dei documenti che include anche la verifica dei requisiti di consistenza patrimoniale (non inferiore a 15mila euro per le associazioni e 30mila per le fondazioni).
Vincolante, per l’accesso alle norme agevolative, sarà l’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del terzo settore, che sostituirà i vari registri ed elenchi istituti nel corso degli ultimi 30 anni.
Il nuovo Registro, istituito presso il ministero del Lavoro, sarà gestito su base territoriale da Regioni e Province autonome e sarà organizzato per specifiche sezioni: volontariato, promozione sociale, enti filantropici, reti associative, società di mutuo soccorso cui si aggiunge una categoria residuale denominata «altri enti del terzo settore».
Una volta presentata la domanda, l’iscrizione si considera perfezionata in caso di silenzio-assenso o mancata richiesta di integrazione da parte degli uffici nel termine di 60 giorni, che diventano 30 se l’atto costitutivo o lo statuto è redatto secondo modelli predefiniti con decreto ministeriale.
Istituzione del Registro e procedure di iscrizione sono demandate a un decreto del Lavoro da emanarsi entro un anno, mentre nei successivi 180 giorni Regioni e Province autonome dovranno definire i procedimenti per iscrizione e cancellazione degli enti.
In via transitoria questi ultimi potranno applicare le disposizioni agevolative del Cts in base all’iscrizione in uno dei Registri previsti dall’attuale normativa, adeguando gli statuti alle nuove norme con semplici deliberazioni dell’assemblea ordinaria entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Codice. 

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