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Reverse charge nel settore edile

Vengono forniti ulteriori chiarimenti, in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile e nei settori ad esso connessi:
– Manutenzioni straordinarie: nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della sopra citata lett. a¬ter), con oggetto interventi edilizi di frazionamento o di accorpamento delle unità immobiliari, si devono applicare le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Infatti, l’attrazione della manutenzione straordinaria alle regole ordinarie può trovare applicazione limitatamente agli interventi edilizi di frazionamento e di accorpamento, precedentemente rientranti nella ristrutturazione edilizia ed ora derubricati a manutenzione straordinaria; conseguentemente, in presenza, ad esempio, di un contratto avente ad oggetto il frazionamento di un’unità immobiliare, senza modifica della volumetria complessiva dell’edificio e dell’originaria destinazione d’uso, in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli interventi edilizi, ma si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
– Demolizioni: sempre al fine di semplificare l’applicazione della citata disciplina, considerata anche la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio, si devono anche in questo caso applicare le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge, previsto per la sola attività di demolizione; in tal caso, infatti, l’attività di demolizione si deve considerare strettamente funzionale alla realizzazione della nuova costruzione.
– Parcheggi: non sono riferibili alla nozione di edificio e sono, quindi, escluse dal meccanismo dell’inversione contabile le prestazioni di servizi aventi ad oggetto i parcheggi, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso; conseguentemente, ogni qual volta il parcheggio costituisca parte integrante dell’edificio, come nel caso dei parcheggi interrati nell’edificio e di quelli collocati sul lastrico solare dello stesso, alle prestazioni di servizi, aventi ad oggetto i parcheggi, dovrà applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile.
– Derattizzazione, spurgo e rimozione neve: non essendo espressamente richiamati i codici Ateco relativi alle attività di derattizzazione (81.29.10), di spurgo delle fosse biologiche, dei tombini (37.00.00) e di rimozione della neve (81.29.91), l’Agenzia delle Entrate specifica che tali servizi non sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile e vanno assoggettati ad Iva secondo le modalità ordinarie.
– Impianti: nel caso in cui l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, si applica il meccanismo del reverse charge. Secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile adottare una nozione più ampia di impianto, valorizzando la funzionalità e l’unitarietà dello stesso rispetto all’edificio. Al riguardo, la circolare fornisce alcuni esempi in cui l’adozione di tale criterio determina l’applicabilità del meccanismo del reverse charge.

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