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Rider, al lavoro al massimo per sei giorni

L’accordo prevede l’applicazione delle parti normative ed economiche del contratto collettivo ai “riders” che effettuano attività di distribuzione merci urbana mediante l’uso di cicli, ciclomotori e motocicli. L’estensione ai riders ricomprende espressamente le attività di “delivery” che avvengono attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, tra le quali le piattaforme digitali e i palmari.
Per espressa previsione delle parti, a questi addetti sono applicate tutte le coperture assicurative e previdenziali previste per i lavoratori subordinati dalla legge e dal contratto collettivo, inclusa l’assistenza sanitaria integrativa e le forme di bilateralità contrattuale.
La figura del rider viene inquadrata nell’area professionale C del personale viaggiante per il quale non è prevista l’indennità di trasferta, mentre viene attribuito un parametro retributivo crescente con il trascorrere dei mesi di anzianità. Tale parametro è differenziato sulla base del mezzo di trasporto (cicli, motocicli e ciclomotori) utilizzato.
Si prevede un limite dell’orario di lavoro discontinuo pari a 39 ore settimanali e si stabilisce che l’impresa debba inviare alle organizzazioni sindacali territoriali una comunicazione che attesti il rispetto del limite orario. La comunicazione dovrà anche indicare il numero dei riders impiegati, mentre il sindacato potrà richiedere un incontro, che dovrà “concludersi positivamente” non oltre i 15 giorni successivi alla comunicazione.
L’orario di lavoro potrà essere distribuito per un massimo di 6 giorni nel corso della settimana e non potrà mai superare, incluso lo straordinario, una media di 48 ore. Prevista la possibilità di part time con un minimo di 10 ore settimanali e di due ore al giorno, ma azienda e dipendente possono accordarsi per iscritto su clausole elastiche e flessibili per gestire l’orario ridotto.
Il datore di lavoro dovrà comunicare in anticipo al rider l’orario di lavoro, possibilmente su base settimanale, avvalendosi anche di piattaforme multimediali.
Si esclude che i turni di lavoro possano essere individuati utilizzando gli algoritmi reputazionali, ovvero le valutazioni sul servizio di delivery che gli utenti della piattaforma hanno espresso sui riders stessi. Prevista un’assicurazione contro danni a terzi, a carico dell’azienda, per le biciclette e altri veicoli non a motore usati dai riders.
L’intesa lascia spazio alla contrattazione di secondo livello, sul presupposto che – sia per la peculiarità della figura professionale dei riders, sia per il fatto che l’attività è fortemente interconnessa con i centri urbani – gli accordi collettivi territoriali possano meglio disciplinare le esigenze legate ai percorsi di formazione, all’utilizzo di sistemi digitali e alla definizione di un premio di risultato.
 
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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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