fbpx
TORNA ALLE NEWS

Riders, compenso minimo orario e copertura assicurativa Inail

Per i collaboratori parasubordinati (anche delle piattaforme digitali) viene cancellato il riferimento alla natura «esclusivamente» personale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e scompare l’inciso che individuava come forma di etero-organizzazione del committente la predisposizione dei tempi e del luogo di lavoro. 

Quanto ai riders, la legge di conversione individua dei livelli minimi di tutela che devono essere applicati a tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di bici e veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali. 

I contratti di lavoro con questi lavoratori devono essere stipulati per iscritto; inoltre, deve essere fornita ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza. La violazione di tali impegni dà diritto a ricevere una indennità risarcitoria ed è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro.

Novità importanti riguardano il compenso, che deve essere definito dai contratti collettivi; in mancanza di accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali affini. Tale previsione entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Inoltre, deve essere garantita una indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.

Viene anche stabilito a favore dei riders la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, con premio che verrà determinato in base al tasso di rischio corrispondente alla attività svolta. Sempre ai fini assicurativi, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale sarà tenuto a compiere tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal Dpr 1124/1965. Nei confronti di questi lavoratori, sempre il committente sarà tenuto a propria cura e spese al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Dlgs 81/2008.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.