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Riders, dal 1° febbraio 2020 obbligo di versamento dei premi inail

La disciplina giuslavoristica dei rapporti tra gli operatori di delivery e i c.d. riders ha costituito certamente uno dei cantieri di maggiore innovazione nell’ambito del diritto del lavoro nel 2019. 

L’Inail fornisce chiarimenti per l’attivazione delle posizioni assicurative relative ai lavoratori che effettuano consegne di beni per conto altrui per mezzo di piattaforme anche digitali (cd. riders)

L’Inail non si addentra nell’analisi approfondita delle fattispecie di esclusione ma prevede che la tutela sia estesa a decorrere dal 1° febbraio 2020, «ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività».

Il committente che utilizza piattaforme digitali è tenuto, con decorrenza 1° febbraio 2020, a tutti gli adempimenti posti a carico degli ordinari datori di lavoro che, nel caso specifico, si concretizzano nell’adeguamento dei rischi assicurati ai fini INAIL.

Nel caso in cui il committente disponesse già di una posizione assicurativa, dovrà presentare denuncia di variazione dei rischi assicurati mentre, nel caso in cui non disponesse di una posizione già attiva, dovrà procedere con denuncia di iscrizione.

Il termine per la trasmissione della denuncia di variazione è quello ordinario previsto ossia 30 giorni dalla data di decorrenza del rischio assicurato.

L’Istituto prevede che «nelle denunce dovrà essere indicata la stima della percentuale delle consegne dei beni in relazione ai diversi mezzi di trasporto utilizzati, compresa la modalità a piedi (ad esempio, consegna merce con velocipede 50%, con ciclomotori 30%, con auto o furgoni 5%, senza l’ausilio di mezzi di trasporto 15%)»La complessità dell’individuazione delle percentuali di incidenza dei mezzi utilizzati è evidente ed è intrinseca alla natura del rapporto che lega il committente e l’operatore. Quest’ultimo è, di regola, libero di determinare autonomamente le modalità operative che ritiene più opportune per effettuare la consegna quindi è evidente che il committente potrà difficilmente adempiere in modo puntuale agli obblighi che gli vengono imposti. Tale complessità determina, peraltro, due ulteriori elementi di possibile fonte di contenzioso in sede ispettiva.

Per quanto riguarda la gestione degli eventi legati ad infortuni e malattie professionali non si riscontrano deviazioni rispetto alla prassi ordinaria quindi l’impresa di delivery sarà chiamata a presentare le ordinarie denunce sulla base del certificato che dovrà essere consegnato dall’operatore.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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