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Riforma della crisi d’impresa, priorità ai creditori sui risultati ottenuti con il salvataggio

Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio. 

La continuazione d’impresa è quindi funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori. Il risanamento dell’impresa in crisi e/o il mantenimento dei posti di lavoro possono quindi essere perseguiti, se e in quanto compatibili, ma mai contro l’interesse dei creditori stessi. 


Con l’ampliamento dell’ambito di applicazione del concordato con continuità aziendale indiretta, caratterizzato dalla prosecuzione dell’attività in capo a un altro imprenditore in forza di cessione o conferimento d’azienda. Concordato che può ora essere preceduto da affitto, stipulato anche anteriormente purché in funzione della presentazione del ricorso. 

Per quanto riguarda la tutela dei posti di lavoro viene imposto l’obbligo, sempre nell’ipotesi di continuità indiretta, del mantenimento o della riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. 

Tutela evidente anche nel concordato “misto” dove la disciplina di favore della continuità si applicherà anche al piano di concordato che prevede la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, ivi compresa la cessione del magazzino. 

La prevalenza si considera infatti sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa che coinvolge un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso. 


Il concordato liquidatorio, fermo restando l’obbligo del soddisfacimento del 20% dell’ammontare complessivo del credito chirografario, è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori chirografari di almeno il 10% rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.  

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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