fbpx
TORNA ALLE NEWS

Rimanenze, costi al 2018

La scelta del regime contabile con il quale gestire i contribuenti in contabilità semplificata si ripercuote sulle dichiarazioni.
I chiarimenti delle Entrate impongono, infatti, una riflessione sulla opportunità di optare per il regime contabile di cui all’ articolo 18, comma 5 del Dpr 600/73 (registrazione = incasso/pagamento), al fine di poter sfruttare una maggiore flessibilità nella gestione delle registrazioni contabili specie sul versante della deduzione dei costi. Questa flessibilità potrebbe essere utilizzata, quest’anno, anche per mitigare il cosiddetto «effetto rimanenze» prodotto dall’entrata in vigore delle nuove regole, a cui si lega l’impossibilità di riportare le perdite fiscali in contabilità semplificata.
L’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18, se esercitata, consente ai contribuenti in contabilità semplificata di non effettuare a fine anno le «annotazioni dei mancati incassi e pagamenti», utilizzando, nella determinazione del reddito imponibile, quale metodo per l’imputazione dei costi e dei ricavi quello della registrazione ai fini Iva.
Una semplificazione contabile che introduce una presunzione assoluta circa il momento di conseguimento del ricavo e sostenimento della spesa che viene sganciato dall’effettivo incasso o pagamento per legarsi a doppio filo con la registrazione ai fini Iva. L’adesione va esplicitata con opzione, direttamente in dichiarazione Iva 2018 e ha validità per un triennio.
La circolare 1/E/2018 ha chiarito che la detrazione dell’Iva è subordinata oltre che all’esigibilità dell’imposta anche alla materiale disponibilità della fattura.
Pertanto, per tutte le fatture datate e ricevute nel 2017 (da gennaio a dicembre), fondamentalmente si aprono due possibilità:
– indicarle nel registro Iva 2017, facendole concorrere alle liquidazioni periodiche (del 2017);
– registrarle nel 2018, entro il prossimo 30 aprile, in «annotazione separata», ossia in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti, riguardante le fatture 2017, la cui detrazione viene effettuata direttamente in dichiarazione Iva 2018 per l’anno 2017.
In entrambi i casi la detrazione ai fini Iva avviene quindi nell’annualità 2017, nel primo caso nelle liquidazioni periodiche, nel secondo in dichiarazione.
L’Agenzia, nel corso di Telefisco 2018 ha chiarito che la contabilizzazione della fattura ai fini Iva attraverso il metodo dell’annotazione separata, determina per i contribuenti che adottano il regime «Registrazione = incassi/pagamenti» la deducibilità del costo nel 2018 perché materialmente la registrazione avviene in tale annualità.
Dunque, così facendo si verifica un rinvio della deduzione dei costi ai fini Irpef al 2018 preservando la detrazione Iva nel 2017 con la conseguenza di generare un maggiore reddito nella prossima dichiarazione.
Tale soluzione, apparentemente poco conveniente, potrebbe essere di particolare interesse per i contribuenti che si trovano con rimanenze iniziali al 1° gennaio 2017 elevate, il cui importo spesato integralmente nello stesso anno potrebbe generare perdite fiscali che rischiano di non essere fruibili. In assenza di altri redditi d’impresa posseduti dai soggetti, infatti, tali perdite non sarebbero in alcun modo utilizzabili. Va tenuto presente che per i soggetti in contabilità semplificata resta il divieto di riporto negli esercizi successivi delle perdite fiscali non utilizzate nell’anno.

condividi.