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Risparmio enegetico, sconto in fattura con comunicazione dal 16 ottobre

Via libera dal 16 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020 alle comunicazioni all’agenzia delle Entrate dei trasferimenti, avvenuti dopo il 1° maggio 2019, dei crediti d’imposta ai fornitori dei lavori per il risparmio energetico qualificato e per le misure antisismiche, attraverso l’applicazione dello sconto sul corrispettivo dovuto di pari importo del credito trasferito (cioè senza alcuno sconto sul prezzo).

Per effettuare la comunicazione, il beneficiario originario del bonus o l’amministratore di condominio, per i lavori su parti comuni condominiali, devono inviare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (comunque, dopo il 16 ottobre), il modello Ccire o i modelli dei provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e 8 giugno 2017, prot. 108572, per le parti comuni.

L’opzione per lo sconto non riduce l’imponibile Iva della fattura che il fornitore deve emettere, ma dopo il totale fattura lo sconto deve essere espressamente indicato. Il bonifico parlante, conseguentemente, è solo sull’importo già scontato e su questo importo va calcolata la ritenuta d’acconto dell’8% da parte della banca. Il bonifico parlante, peraltro, non è obbligatorio per il pagamento dell’acquisto di unità immobiliari, soggette a misure antisismiche, da imprese di costruzione o ristrutturazione, dopo la loro demolizione e ricostruzione, detraibili al 75% o all’85 per cento. Questo è condivisibile, considerando che non c’è l’obbligo di bonifico «parlante» neanche per la detrazione del 50% del 25% del prezzo di acquisto di unità facenti parte di interi fabbricati ristrutturati.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione alle Entrate, «in cinque quote annuali di pari importo». Quindi, non in dieci anni, come accade per tutte le altre «cessioni del credito», tranne per le misure antisismiche dell’articolo 16, comma 1-quinquies, DL 63/2013, e anche per quelle del comma 1-septies, per le quali la ripartizione è in cinque anni, come le originarie detrazioni.

Mentre l’agenzia delle Entrate dà attuazione all’anticipo dello sconto in fattura e i consumatori iniziano a entrare in confidenza con la nuova opportunità, le imprese coinvolte nell’operazione marciano quasi tutte in direzione opposta. Per i fornitori piccoli e medi, infatti, l’anticipo di liquidità che è alla base della cessione dello sconto fiscale non è assolutamente sostenibile. 

Alcune imprese si stanno già attrezzando per non applicare il meccanismo. Dal momento che la legge consente al cliente di esercitare un’opzione al momento del preventivo, l’idea è inserire nei contratti una clausola che specifica: «Con la presente proposta/offerta la sottoscritta ditta/società dichiara di non essere disponibile ad applicare la nuova e aggiuntiva modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali». Il cliente, per parte sua, «dichiara di essere perfettamente consapevole che con l’accettazione della presente proposta/offerta non potrà esercitare tale facoltà di opzione».


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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