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Ritenute appalti, sulle sanzioni c’è la moratoria fino al 30 aprile

Maglie strette sulle catene di appalti, alle quali si applicheranno a cascata i nuovi adempimenti. Applicazione degli obblighi a tutti i servizi intellettuali. Verifiche a carico dei committenti anche nel merito delle ritenute, senza limitare il controllo al solo aspetto cartolare. Ma, in positivo, una moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile. 

Arrivano i primi chiarimenti.

Sono esclusi i condomini, perché non possono «detenere in qualunque forma i beni strumentali», e gli enti non commerciali (pubblici e privati). Sono esclusi i contratti che hanno per oggetto attività professionali e i contratti di somministrazione lavoro. Mentre rientrano «tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro». 

Una stretta molto forte arriva sulle catene lunghe di appalti: «ciascun soggetto della catena» che rivesta il ruolo di committente attiva i nuovi adempimenti. Quindi, anche un appaltatore nei confronti del proprio subappaltatore. Con un effetto domino che già preoccupa parecchio le imprese.

Quanto al calcolo della soglia di 200mila euro di contratti, al di sopra della quale si applicano gli obblighi: questo tetto sarà riferito all’anno solare. L’obiettivo è evitare il frazionamento artificioso degli affidamenti.

Rispettando alcuni presupposti indicati dalla legge, sarà possibile richiedere il Durf, il nuovo certificato di regolarità fiscale, all’agenzia delle Entrate. Tra questi requisiti c’è l’esecuzione di versamenti legati alle dichiarazioni dei redditi pari almeno al 10% dei ricavi o compensi. Per chi aderisce al consolidato fiscale, può essere fatta valere l’imposta teorica. Nel caso in cui non siano scaduti i termini per tre dichiarazioni al momento della richiesta, sarà possibile effettuare le verifiche solo su due.

Il concetto di manodopera ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale. Quindi, le società di servizi rientrano a pieno titolo nel nuovo adempimento. 

La circolare chiede al committente di verificare presso l’appaltatore, tra le altre cose, «che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua» e che ci sia «l’effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente». Inoltre, in caso di ritenute fiscali incongrue, «il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle». 

Confini larghi anche per la definizione di sede: ricomprende «la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinato allo svolgimento dell’attività di impresa». 

Nel caso in cui, fino al 30 aprile prossimo, l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, senza usare le deleghe distinte per committente, non saranno applicate le nuove sanzioni. L’impianto di sanzioni della nuova norma resta, in sostanza, congelato per due mesi abbondanti. 


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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