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Ritenute non versate, per lo scomputo basta la fattura

Per le ritenute Irpef, il responsabile unico nei confronti dell’Erario è il sostituto d’imposta che opera la ritenuta. Il “percipiente-sostituito” che subisce la ritenuta (dipendente, professionista o altro soggetto) ha diritto allo scomputo delle somme trattenute anche se il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) non ha eseguito il versamento.

Se manca la certificazione, il professionista o l’impresa che ha subìto la ritenuta deve esibire:

  • la fattura;
  • la documentazione (proveniente da banche o altri intermediari finanziari) che dimostra l’importo netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. 

Nel caso in cui la fattura e la documentazione siano prodotte in sede di controllo formale, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce a una fattura regolarmente contabilizzata, che è riferita esclusivamente alla fattura e che – a fronte della stessa – non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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