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Rivalutazione dei beni e partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi nonché di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. Inoltre, è fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima nonché al versamento dell’imposta sostitutiva.
Viene altresì riproposta la possibilità di iscrivere maggiori valori civilistici sui beni d’impresa, ad eccezione degli immobili merce, e delle partecipazioni di controllo e collegamento, iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014. La rivalutazione deve essere operata nel rendiconto del periodo amministrativo successivo, e comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva, diversificata tra beni ammortizzabili (16%) e non ammortizzabili (12%): il corrispondente importo deve essere versato entro il termine di pagamento a saldo dell’imposte sui redditi relative al periodo d’imposta per il quale è stato operata la rivalutazione. Gli effetti fiscali della stessa sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo, per il calcolo degli ammortamenti, e al quarto per quanto riguarda la determinazione di plusvalenze e minusvalenze. È, inoltre, possibile procedere all’affrancamento della relativa riserva da rivalutazione, previo pagamento del tributo sostitutivo del 10%, anch’esso in una sola rata.

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