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Rottamazione ter, per i ripescati saldo accelerato in tre anni

Nell’emendamento appena approvato in Commissione si stabilisce che i carichi dei debitori che hanno saltato la rata del 7 dicembre della rottamazione bis sono ammessi alla rottamazione ter, con pagamento da effettuarsi in 10 rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre 2019, e poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Le rate ordinarie della rottamazione ter sono invece 18, a partire dal 2019 e fino al 2023.

Le modifiche riguardano anche il saldo e stralcio e correggono una verosimile imprecisione del testo originario. La questione riguarda le istanze che non presentano i requisiti di legge, vuoi in termini di Isee maggiore di 20mila euro vuoi in considerazione della tipologia dei debiti a ruolo (ad esempio, debiti da accertamenti tributari). In tale eventualità, la disciplina di riferimento prevede la confluenza nella rottamazione ter, secondo modalità di particolare favore, poiché sono concessi 8 anni di dilazione. 


Il carico confluito nella definizione agevolata ordinaria si versi, la prima rata, a novembre 2019, e il resto in quattro rate annuali di pari importo per i quattro anni successivi. In questo modo, si allinea il periodo di pagamento a quello della rottamazione ter ordinaria. Se l’istanza di stralcio “improcedibile” contiene carichi inclusi nella rottamazione bis, in relazione ai quali il debitore non ha rispettato la scadenza del 7 dicembre, il piano di rientro è in 9 rate, di cui la prima scade a novembre 2019 e il resto in 4 rate annuali negli anni 2020 e 2021.

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