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Rottamazione ter, sui conti l’incognita saldo e stralcio

I contribuenti, che hanno presentato la domanda per la rottamazione ter entro il 30 aprile 2019, avrebbero dovuto ricevere, entro il 30 giugno 2019, la comunicazione dell’agente della Riscossione, con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. 

C’è invece più tempo per le persone fisiche che si sono avvalse della speciale definizione, cosiddetta “saldo e stralcio, presentando la relativa domanda entro il 30 aprile 2019. In questo caso, l’agente della Riscossione ha tempo fino al 31 ottobre 2019 per comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, se sussistente, la mancanza dei requisiti per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili, con conseguente impossibilità di estinguere il debito con gli sconti previsti dal saldo e stralcio. 

Nel caso di comunicazione entro il 31 ottobre 2019, che nega l’accesso al saldo e stralcio, l’agente della Riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter sono automaticamente inclusi nella terza rottamazione, con indicazione delle somme dovute.

In caso di mancato integrale pagamento degli importi dovuti per la definizione, sia dell’unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Sia per la terza rottamazione, sia per il saldo e stralcio, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di cinque giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non scatta perciò la decadenza e non sono dovuti gli interessi. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi.  

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