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R&S, certificazione delle spese obbligatoria per tutti

La riforma del credito d’imposta per R&S, per mano della legge di Bilancio 2019 ha investito anche gli obblighi documentali. In particolare, la riscrittura del comma 11 dell’articolo 3 della legge 145/2013 ha previsto che la certificazione delle spese sostenute ad opera di un revisore legale (o società di revisione) riguarderà, già dal periodo d’imposta in corso al 2018, tutti i contribuenti prescindendo dalla presenza (o meno) del soggetto preposto alla revisione.

Il nuovo comma 11 dell’articolo 3, esplicita, da un lato, che la certificazione della documentazione contabile diventa condizione necessaria, seppur non sufficiente, al fine di beneficiare del credito e, dall’altro, estende questo onere a tutti i contribuenti che vogliono accedere all’agevolazione, comprendendo le imprese sottoposte, per obbligo di legge, al controllo legale dei conti, in precedenza escluse. Quindi i soggetti chiamati a predisporre la certificazione della documentazione contabile saranno:

  • per le società obbligate per legge alla revisione, i soggetti incaricati al controllo legale dei conti (revisore legale, società di revisione, o sindaco unico/collegio sindacale se incaricati anche dell’attività di revisione);
  • per le altre società non soggette all’obbligo, un professionista revisore o una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs n. 39/2010.

Limitatamente a queste ultime, l’ultimo periodo del comma 11 prevede, alla stregua della precedente versione, la possibilità di includere nel credito d’imposta le spese sostenute per adempiere a tale onere nel limite di 5.000 euro. In ogni caso la somma di queste ultime e le spese strettamente agevolabili non potranno determinare un credito d’imposta superiore a 20 milioni di euro annui, che si ridurranno a 10 milioni dal 2019.

Da un punto di vista operativo, i soggetti incaricati della certificazione, sia che si tratti di revisori legali che società di revisione, dovranno:

  • operare nel rispetto del principio di indipendenza;
  • certificare la mera regolarità formale della documentazione contabile e l’effettività dei costi sostenuti, di conseguenza non dovranno esprimere alcuna «valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa» (circolare Mise n. 38584/2019);
  • redigere la certificazione in forma libera: infatti non sono previsti contenuti minimi, né schemi predefiniti per la predisposizione della stessa, purché contenga l’attestazione della regolarità formale della documentazione e dell’effettività dei costi sostenuti (circolare 5/E/2016).

Allo stesso tempo, però, se nel corso dell’esecuzione dell’incarico i controllori dovessero incorrere in colpa grave potrebbero essere soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 64 Codice di procedura civile.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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