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R&S, niente incentivi al software condiviso

La realizzazione di un progetto basato su un sistema informatico condiviso «cross-department» per la gestione delle informazioni in tempo reale rientra nell’innovazione di processo e non può fruire del credito di imposta per la ricerca. 

Le attività intraprese, precisa il documento di prassi, si sostanziano nell’applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla digitalizzazione dei processi di produzione. 

L’individuazione delle attività ammissibili ricalca le definizioni di ricerca fondamentale, ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, a loro volta mutuate da quelle adottate a livello internazionale secondo i criteri del cosiddetto manuale di Frascati dell’Ocse: secondo questi criteri, rilevano le attività riguardanti progetti intrapresi per il superamento di una o più incertezze scientifiche o tecnologiche la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore di riferimento e cioè applicando le tecniche o le conoscenze già note. Attività che, dunque, presentano elementi di novità e creatività nonché un grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico.


Secondo l’Agenzia, infatti, il sistema informatico condiviso, pur determinando importanti benefici economici per l’impresa come pure importanti cambiamenti organizzativi, deve inquadrarsi nella «innovazione di processo». Fattispecie espressamente considerata dalla comunicazione della Commissione Ue che non rientra tra quelle ammissibili al credito d’imposta.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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