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Saldo e stralcio, chi ha scelto la rottamazione-ter può passare alla nuova sanatoria

I professionisti che hanno già fatto richiesta della rottamazione-ter e che rispettano le condizioni per aderire al saldo e stralcio possono revocare la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2019 e passare alla nuova sanatoria. 


Ma per beneficiare del saldo e stralcio il professionista (solo la persona fisica) deve avere un Isee di valore non superiore a 20mila euro. Fanno eccezione i soggetti che hanno in corso la liquidazione dei propri beni, nell’ambito della disciplina di esdebitazione, i quali sono sempre ammessi a prescindere dal valore dell’Isee. 


Deve inoltre trattarsi di debiti rivenienti o dal mancato versamento dei contributi alle casse professionali (esclusi quelli derivanti da accertamento), anche di imposte dichiarate e non versate (articolo 36 bis, Dpr 600/73 e articolo 54-bis, Dpr 633/72). In entrambi i casi, le somme devono essere state affidate all’agente della riscossione al 31 dicembre 2017. Quindi non possono essere stralciati, tra gli altri, gli avvisi bonari emessi dalle Entrate prima dell’iscrizione a ruolo.


Oltre all’azzeramento di sanzioni e interessi di mora, lo stralcio determina una significativa riduzione dell’importo affidato all’agente della riscossione (sorte capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo). In particolare, si paga il 16% del debito originario, con un Isee sotto gli 8.500 euro, il 20%, in caso di Isee compreso tra 8501 e 12.500 euro, e il 35% con Isee compreso tra 12.501 e 20mila euro. I debitori che hanno in corso l’esdebitazione versano il 10% dell’ammontare affidato.


C’è tempo fino al 30 aprile per aderire. Il pagamento inizia il 30 novembre 2019 e termina il 31 luglio 2021. L’agente della riscossione comunicherà le cifre da pagare entro il 31 ottobre prossimo.


All’istanza va allegata la certificazione dell’Inps relativa alla determinazione dell’Isee. 


Se non si versano tutte le rate non si ha diritto ai benefici di legge. È tollerato un ritardo massimo di 5 giorni nel pagamento di ciascuna quota. Se nell’istanza non si riporta il valore Isee o si indica un Isee scaduto, la stessa viene convertita d’ufficio in domanda di rottamazione ter. Così come se il valore dell’indicatore supera i 20mila euro oppure i debiti inclusi nella domanda non sono ricompresi nello stralcio l’agente della riscossione comunica al debitore l’automatica attivazione della definizione agevolata ordinaria.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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