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Saldo e stralcio, debiti dall’attività di liquidazione

Disco rosso al saldo e stralcio per gli avvisi bonari: da tutte le sanatorie della pace fiscale restano sempre fuori gli avvisi bonari. Il contribuente che, magari con fatica, è riuscito a tenere in piedi la rateazione degli avvisi, anche con un Isee basso, non potrà fruire dello stralcio, solo perché non si è in presenza di importi affidati all’agente della riscossione.

Possono invece senz’altro rientrare nella nuova sanatoria tutti i debiti derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni, eseguite in base agli articoli 36 bis, Dpr 600/1973, e 54 bis, Dpr 633/1972: la liquidazione delle dichiarazioni può determinare l’emersione sia di imposte dichiarate e non versate sia la richiesta di maggiori imposte per il disconoscimento, ad esempio, di oneri deducibili: nella normativa di riferimento si richiamano i debiti rinvenienti sia dall’omesso versamento di imposte risultanti dalla dichiarazione sia dalle attività di liquidazione sopra indicate. 

È di interesse anche l’ulteriore precisazione in ordine ai tributi ammessi alla sanatoria. La norma, in effetti, non detta alcuna elencazione tassativa delle imposte definibili. Ciò che conta è che il debitore sia una persona fisica e che l’affidamento derivi dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali. Ne consegue che nulla osta a che lo stralcio includa anche tutte le imposte sostitutive dell’Irpef che, in quanto tali, sono oggetto delle medesime procedure di controllo. Si pensi ad esempio alla cedolare secca sulle locazioni immobiliari. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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