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«Saldo e stralcio», salvagente per chi è in difficoltà economiche

Arriva la definizione a “saldo e stralcio” dei debiti iscritti a ruolo per i soggetti in difficoltà economica. 

I debiti definibili sono quelli risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali. 

Si tratta pertanto di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate che vengono normalmente riscosse in esito ai controlli automatizzati (articolo 36-bis Dpr 600/73 per le imposte dirette e articolo 54-bis Dpr 633/72 per l’Iva). 


Il debito deve già essere iscritto a ruolo e perciò, pur non essendo necessaria la notifica della relativa cartella, non è sufficiente il solo avviso bonario recapitato al contribuente. 


Possono poi essere estinti i debiti affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps. In proposito occorrerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps, sia di artigiani e commercianti. Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.


L’estinzione dei debiti interessa solo per i soggetti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. 

La norma ritiene grave e comprovata la situazione di difficoltà economica allorché l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.


L’unica eccezione a tale regola riguarda i soggetti in stato di sovraindebitamento che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (articolo 14-ter della legge 3/2012), i quali, indipendentemente dall’Isee, possono estinguere i debiti iscritti a ruolo. 

La norma prevede, innanzitutto, l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora, inoltre a seconda dell’Isee, è dovuta una percentuale delle somme affidate alla Riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16% qualora l’Isee del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro; 
  • al 20%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 8.500 euro e non superiore a 12.500 euro; 
  • al 35%, qualora l’Isee del nucleo familiare risulti superiore a 12.500 euro. 

Sono inoltre dovuti gli aggi e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.


I soggetti, invece, in stato di sovra-indebitamento possono estinguere i carichi a ruolo versando il 10% delle somme iscritte alla riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre ad aggi, spese per procedure esecutive e di notifica. 


Tali percentuali valgono anche per contributi (delle casse previdenziali professionali e delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi) e il versamento sarà poi utilizzato ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.


Da evidenziare, ancora, la possibilità di estinzione agevolata dei debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. Occorre che sussistano i requisiti richiesti per l’estinzione agevolata (Isee, stato di sovra-indebitamento e altri) e le somme già versate saranno scomputate. 


Nell’ipotesi in cui per i debiti oggetto di definizione sia pendente un giudizio, il contribuente deve impegnarsi a rinunciare alla lite contestualmente alla presentazione della dichiarazione per aderire alla sanatoria. Deve poi depositare copia della relativa documentazione della definizione nel fascicolo e nelle more del pagamento delle somme dovute, il processo è sospeso dal giudice. 

L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione.

Per poter estinguere a saldo e stralcio i carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, l’interessato deve presentare entro il 30 aprile 2019 la dichiarazione per aderire alla sanatoria. 

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di cinque rate. In caso di dilazione si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.Così come per la rottamazione-ter, nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non ci sarà la decadenza dai benefici e comunque non sono dovuti interessi. 

Tra i primi effetti rilevanti della presentazione della dichiarazione di estinzione dei debiti c’è sicuramente la sospensione dell’avvio di procedure cautelari. La norma, rinviando a tal fine all’articolo 3 del Dl 119/2018, prevede che a seguito della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;  
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;  
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;  
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;  
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;  
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle compensazioni e dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni; 
  • sarà possibile il rilascio del Durc. 

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