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Saldo Imu 2016

Il presupposto per il pagamento dell’Imu è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sono tenuti al pagamento dell’Imu:
• il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su immobili;
• il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
• il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
• in caso di separazione o divorzio, l’Imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione.
Dal 2014 sono esenti da Imu le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7.
L’Imu non si applica altresì ai seguenti immobili:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22.4.2008;
• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione , dal personale in servizio permanente alle Forze armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono, inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Oltre alle esclusioni sopramenzionate i Comuni, con proprio regolamento, possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili residenti in case di riposo e cura, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’Imu è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) che le utilizzano come abitazione principale.
La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter fruire della riduzione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia;
• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
L’Imu per i terreni agricoli negli ultimi anni ha subito continue variazioni.
A decorrere dall’anno 2016, la Legge di Stabilità 2016 ha disposto che sono esenti da Imu i terreni agricoli ricadenti nei Comuni elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze 14.6.1993, n. 9.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree fabbricabili aventi analoghe caratteristiche.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
L’aliquota ordinaria per l’Imu è pari allo 0,76%, che può essere modificata dai Comuni con apposita deliberazione del Consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali.
Inoltre, i Comuni possono ridurre l’aliquota ordinaria del 0,76% fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, D.P.R. 917/1986 [CFF·5143] ovvero nel caso di soggetti passivi Ires o di immobili locati.
L’aliquota ridotta è pari allo 0,4% per l’abitazione principale di lusso e per le relative pertinenze, che può essere modificata dai Comuni con apposita delibera del Consiglio comunale in aumento o in diminuzione, sino a 0,32 punti percentuali.
Il pagamento del secondo acconto a saldo dell’Imu per l’anno 2016 va effettuato entro il 16.12.2016 va calcolato sulla base delle aliquote deliberate per il 2016, con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno primo acconto).

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