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San Marino, l’e-fattura dribbla l’esterometro

Debutta l’obbligo di fattura elettronica per l’import-export di beni tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. 

Nelle cessioni a operatori sammarinesi va emessa in ogni caso la fattura cartacea a nulla influendo che il cedente italiano intenda emettere quella elettronica. Infatti, il regime della non imponibilità Iva è a tutt’oggi vincolato alla successiva ricezione da parte del cedente della propria fattura munita di un visto dell’Ufficio tributario sammarinese che in questo modo attesta l’avvenuta introduzione della merce in San Marino. Se il cedente italiano vuole emettere anche la fattura elettronica – che è una possibilità e non un obbligo – nel codice destinatario dovranno essere emesse sette «X». Così l’operazione potrà non essere indicata nell’esterometro. Per gli acconti, invece, le fatture cartacee emesse non devono essere vistate dall’Ufficio tributario. Infatti, il visto deve essere apposto solo sulla fattura di saldo in cui sono richiamati anche quelle relative agli acconti. L’uso della fattura cartacea per l’acconto può essere sostituita dalla fattura elettronica che evita anche l’esterometro. Va emessa la fattura in formato cartaceo anche nelle vendite nei confronti di privati residenti a San Marino. In questa ipotesi l’operazione è sempre imponibile Iva, salvo specifiche deroghe previste per i mezzi di trasporto nuovi e per le cosiddette vendite a distanza. Il cedente può comunque emettere una fattura elettronica con sette «X» escludendo così l’operazione dall’esterometro.

Per le importazioni di beni per acquisti effettuati da soggetti passivi italiani da operatori sammarinesi non si può evitare l’esterometro anche nel caso in cui l’acquirente italiano intenda assolvere l’imposta inviando allo Sdi un documento elettronico realizzato sulla base della fattura ricevuta dal fornitore sammarinese munita del visto dell’Ufficio tributario di San Marino. Peraltro questo iter non è consentito per gli acquisti effettuati mediante le cosiddette fatture con Iva prepagata le quali, se munite dei timbri dell’Ufficio tributario e dell’agenzia delle Entrate della provincia di Pesaro, sono in tutto parificate a fatture emesse da operatori italiani. Relativamente agli acconti pagati dall’acquirente italiano nei confronti del proprio fornitore sammarinese, si rileva come questa operazione sia ai fini Iva del tutto ininfluente posto che il presupposto impositivo si verifica solo nel momento in cui il bene viene introdotto nel territorio dello Stato italiano. Non solo, l’obbligo di assolvimento dell’imposta da parte dell’acquirente sorge soltanto quando quest’ultimo riceve la fattura in originale da parte del cedente sammarinese che sia munita del visto apposto dall’Ufficio tributario.

Nelle prestazioni di servizi, diversamente da quanto accade per le vendite e per gli acquisti di beni disciplinati dal decreto ministeriale del 24 dicembre 1993, valgono le stesse regole di carattere generale previste per tutti i Paesi non aderenti all’Unione europea. Ne consegue che il soggetto passivo italiano quando deve emettere fattura nei confronti del committente operatore sammarinese può farla alternativamente in formato elettronico indicando sette «X» nel codice destinatario, senza dovere comunque predisporre la fattura cartacea ed evitando così la compilazione dell’esterometro di cui al comma 3 bis articolo 1, Dlgs 127/2015. Diversamente, per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia commissionate da operatori italiani a operatori sammarinesi, in alternativa all’autofattura, il committente italiano potrà emettere un documento elettronico da inviare al sistema di interscambio, ma in questo caso la procedura non permette di dribblare l’esterometro. L’amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che per tutte le operazioni di acquisto rilevanti ai fini Iva è sempre obbligatoria la compilazione dell’esterometro a nulla influendo che sia stato emesso un documento elettronico. Altre operazioni che si presentano nei rapporti Italia e San Marino, ma che non sono disciplinate dal decreto del 24 dicembre 1993, attengono gli acquisti di beni che non verranno trasferiti nella Repubblica sammarinese oppure i servizi territorialmente rilevanti perché “consumati” in Italia da parte di operatori sammarinesi che intendono recuperare l’imposta sul valore aggiunto a loro addebitata. In tutte queste ipotesi l’operatore sammarinese se vuole recuperare l’imposta è costretto a nominare un proprio rappresentante fiscale. Le fatture andranno quindi intestate a quest’ultimo che potrà chiederne il rimborso ovvero compensarle nel caso svolgesse anche operazioni attive nei confronti di privati o soggetti ad essi assimilati. In queste ipotesi, non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte del fornitore italiano posto che il cessionario committente è comunque un soggetto non stabilito ancorché possegga un proprio rappresentante fiscale. Tuttavia se l’operatore italiano intende evitare di compilare l’esterometro potrà, in alternativa alla fattura cartacea, emettere la e-fattura indicando nel codice destinatario sette «0».

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