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Sanatoria personale “in nero”

I chiarimenti dell’ispettorato intervengono sulla revoca del provvedimento di sospensione.
L’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008 prevede che la decorrenza degli effetti sia posticipata alle ore dodici del giorno successivo o al termine dell’attività che non può essere interrotta, fermo restando l’impossibilità di adibire il personale in “nero” al lavoro.
Perciò, entro questo termine, il datore di lavoro per poter continuare l’attività lavorativa dovrà:
• regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con assunzione a tempo indeterminato (o part time non inferiore a 20 ore settimanali) o a tempo determinato a tempo pieno; 
• ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni di prevenzione; 
• versare una somma aggiuntiva di 2mila euro in caso di sospensione per lavoro irregolare o 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Il datore di lavoro può chiedere il pagamento immediato del 25% della somma aggiuntiva per ottenere la revoca.
La restante somma, maggiorata del 5%, potrà essere corrisposta entro sei mesi.
In caso di mancato versamento, anche parziale, il provvedimento di accoglimento costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
Ai fini della regolarizzazione, le aziende possono utilizzare il contratto di apprendistato occorrendo, tuttavia, la redazione di un piano formativo con indicazione di tutti gli elementi previsti dalla legge e dal contratto collettivo.
 
Per regolarizzare i lavoratori trovati in “nero” già impiegati full time presso altro datore di lavoro, l’ispettorato precisa che il datore di lavoro dovrà versare i contributi previdenziali per il periodo in “nero” ma non potrà accedere alla misura minima della sanzione poiché non sarà possibile instaurare, per il periodo successivo, un rapporto di lavoro in violazione della disciplina sui tempi di lavoro.
La regolarizzazione deve coprire il periodo in “nero” precedente all’ispezione, se accertato, ferma restando la rettifica dell’assunzione a seguito della notifica della maxisanzione.
Gli adempimenti della sorveglianza sanitaria e della formazione e informazione dovranno essere effettuati, per la revoca, solo con riferimento all’edilizia e alle attività rientranti nel comma 2 dell’articolo 13 del testo unico sicurezza. Negli altri settori gli ispettori potranno concedere la revoca prescindendo da tali adempimenti ma dovranno interessare l’azienda sanitaria locale.
Se l’impresa poi non richiede la revoca del provvedimento il personale ispettivo dovrà visitare di nuovo l’unità locale e constatare l’assenza di attività imprenditoriale. 

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