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Sanzioni in caso di lavoro sommerso, irregolare e violazione dei tempi di riposo

Il Ministero del Lavoro ha offerto chiarimenti in merito al regime sanzionatorio da applicare in caso di lavoro sommerso, irregolare e di violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali, in seguito alla conversione in L. n.9/14 del c.d. decreto Destinazione Italia.
La circolare chiarisce la modalità di applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero in relazione al momento in cui è stato commesso l’illecito, tenuto conto che il momento di consumazione dell’illecito coincide con la cessazione della condotta:
• alle violazioni commesse prima del 24 dicembre 2013 si applica la pregressa disciplina;
• alle violazioni commesse tra il 24 dicembre 2013 e il 21 febbraio 2014 compreso si applicano le sanzioni amministrative previste aumentate del 30% e la procedura di diffida;
• alle violazioni commesse dal 22 febbraio 2014 si applicano le sanzioni aumentate del 30%, ma non la proce- dura di diffida.
In merito al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le somme aggiuntive da versare per la revoca sono aumentate del 30%: i nuovi importi sono applicabili in relazione alle richieste di revoca effettuate dal 24 dicembre 2013.
In caso di violazione delle disposizioni in tema di tempi di lavoro le sanzioni sono duplicate: l’aggravio trova applicazione in relazione alle violazioni commesse dal 24 dicembre 2013. Per l’individuazione del momento di consumazione degli illeciti i periodi di riferimento per il calcolo della durata media dell’orario di lavoro, del riposo settimanale e del riposo giornaliero devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013.

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