fbpx
TORNA ALLE NEWS

Scheda carburante, valida fino al 31 dicembre

Fino al 31 dicembre 2018, fermo restando l’obbligo di pagamento utilizzando esclusivamente mezzi tracciabili, i soggetti passivi Iva possono continuare a utilizzare scheda carburante o estratti conto rilasciati dagli operatori finanziari per documentare fiscalmente i rifornimenti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione: con l’articolo 11-bis, inserito in sede di conversione del Dl 87/208, è stato infatti prorogato il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante inizialmente fissato al 1° luglio 2018.
Sino al 31 dicembre 2018, quindi, per documentare fiscalmente la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, potrà continuare a essere utilizzata la scheda carburante oppure gli estratti conto rilasciati dagli operatori finanziari per acquisti effettuati mediante carte elettroniche da questi rilasciate.
Più precisamente la scheda carburante, conforme al modello e nel rispetto delle regole contenute nel Dpr 444 del 1997, deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo, cioè la casa costruttrice, il modello e la targa o il numero del telaio o altri estremi identificativi del veicolo apposti dall’impresa costruttrice nonché gli estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante, compreso il numero di partita Iva. L’addetto alla distribuzione di carburante deve inoltre indicare nella scheda carburante all’atto di ogni rifornimento, e con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’Iva, i suoi estremi identificativi oltre all’ubicazione dell’impianto stesso, anche a mezzo di apposito timbro. Prima dell’annotazione nel registro degli acquisti, l’intestatario del mezzo di trasporto deve infine annotare sulla scheda carburante il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre di riferimento. L’indicazione dei chilometri non è, invece, necessaria per gli esercenti arti e professioni.
Con il Dl 78/2011, è stato inoltre previsto l’esonero dalla tenuta della scheda carburante per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte elettroniche, e quindi carte di credito, bancomat o prepagate, emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.