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Scontrini, moratoria delle sanzioni per altri sei mesi di vita

Moratoria delle sanzioni per il primo semestre di avvio dell’obbligo dei corrispettivi telematici, a condizione di trasmettere i relativi dati entro il mese successivo a quello dell’operazione, rispettando comunque i termini di registrazione e di liquidazione dell’imposta. 

L’esercente che non abbia attivato del tutto o non abbia comunque completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, non facendosi trovare pronto alla prima data di avvio dell’obbligo, potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019. 

La moratoria riguarda in ogni caso solamente la fase di invio all’agenzia delle Entrate e non anche quella di memorizzazione all’atto della vendita. L’obbligo correlato ai corrispettivi telematici si compone infatti di due attività: da un lato la memorizzazione dell’operazione, con rilascio al cliente di un documento commerciale, dall’altro la successiva trasmissione all’amministrazione finanziaria del dato delle vendite, al momento della chiusura giornaliera di cassa. Entrambe le attività si realizzano utilizzando un registratore telematico, un server telematico, la procedura web messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate il 29 giugno o altri strumenti telematici che saranno individuati con provvedimento direttoriale. 

Ebbene, salvo non rientrino negli esoneri stabiliti dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019, i contribuenti con volume d’affari 2018 superiore a 400mila euro potranno, sino al 31 dicembre 2019, continuare a documentare, e quindi memorizzare, le operazioni giornaliere mediante rilascio di scontrino, emesso dal misuratore fiscale in uso o dal registratore telematico non in servizio il quale, in questo caso, opera analogamente ad un registratore di cassa, o di una ricevuta fiscale. Fino al completamento del processo di installazione, attivazione e messa in servizio degli strumenti tecnologici (e quindi di Rt o di server Rt) presso tutti i punti vendita dell’esercente, l’obbligo di memorizzazione giornaliero dovrà pertanto essere assolto con le modalità di certificazione sinora utilizzate, e quindi con scontrino o ricevuta salvo richiesta o emissione di fattura elettronica. 

E’ possibile perciò sostituire gradualmente i registratori di cassa con i registratori telematici, ma la loro messa in servizio deve avvenire contemporaneamente per i diversi punti vendita esistenti. Il tutto a meno che l’esercente non decida, da subito, di utilizzare la procedura web rilasciata dall’agenzia, che permette di predisporre online un documento commerciale, da rilasciare al cliente, e contestualmente di memorizzare e inviare al fisco i dati dei corrispettivi di ciascuna operazione effettuata. 

La possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri con rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, e successivo invio dei dati, opererà sino al 30 giugno 2020 per tutti gli altri contribuenti, obbligati invece dal prossimo gennaio 2020. In entrambi i casi si dovrà infine, sino all’entrata in funzione del Rt, mantenere in uso ed alimentare il registro dei corrispettivi. 

Se la trasmissione del dato avviene, durante la moratoria, oltre il termine dell’ultimo giorno del mese successivo a quello di memorizzazione saranno applicate le sanzioni, irrogabili comunque a regime, e cioè in misura pari al cento per cento dell’imposta non correttamente documentata e quelle accessorie. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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