fbpx
TORNA ALLE NEWS

Screening sulle auto aziendali, nuova stipula o rinnovo

Dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020 al regime delle auto aziendali affidate in uso promiscuo ai dipendenti, si impongono attente valutazioni di convenienza per le aziende.

Il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) deve essere computato in misura pari a percentuali forfettarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci – attualmente aggiornate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto dall’azienda. In particolare, la quota parte imponibile sarà:

  • nella misura del 25%, per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km (auto elettriche o ibride);
  • nella misura del 30%, per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60g/km fino a 160 g/km;
  • nella misura del 40% (dal 1° luglio 2020) e del 50 % (a decorrere dal 2021) per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;
  • nella misura del 50% (dal 1° luglio 2020) e del 60 % (a decorrere dal 2021) per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190g/km.

Le novità si applicano ai veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, esclusi i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%). 

Le modifiche riguardano esclusivamente la quota parte di imponibile (fringe benefit), restando invariate per le imprese sia la misura della deduzione dei costi delle auto (70%), sia la misura – peraltro ancora oggetto di incertezze – della detrazione Iva (in generale, il 40%). 

Resta altresì invariato l’obbligo di fatturazione da parte dell’impresa al dipendente del servizio prestato. 

Inoltre, i redditi da lavoro dipendente potranno ancora essere calcolati al netto delle eventuali somme corrisposte dal dipendente all’impresa per l’assegnazione del veicolo.

È consigliabile che le imprese operino delle valutazioni di opportunità. In definitiva le imprese dovranno valutare caso per caso se:

  • stipulare nuovi contratti di noleggio per i propri veicoli, adeguandosi al nuovo regime sin da subito (che, seppur in misura ridotta, potrebbero consentire un’agevolazione rispetto al passato);
  • mantenere o rinnovare i contratti già in essere prima del 30 giugno 2020, rinviando l’adeguamento alle nuove disposizioni al momento della loro scadenza e di stipula di nuovi contratti;
  • valutare l’ipotesi di adottare diversi sistemi di assegnazione dei mezzi ai propri dipendenti (o di rimborsi per utilizzo di auto proprie) in sostituzione di quello attuale, ove risultassero più vantaggiosi.


Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.