Dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020 al regime delle auto aziendali affidate in uso promiscuo ai dipendenti, si impongono attente valutazioni di convenienza per le aziende.
Il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) deve essere computato in misura pari a percentuali forfettarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci – attualmente aggiornate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto dall’azienda. In particolare, la quota parte imponibile sarà:
Le novità si applicano ai veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, esclusi i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%).
Le modifiche riguardano esclusivamente la quota parte di imponibile (fringe benefit), restando invariate per le imprese sia la misura della deduzione dei costi delle auto (70%), sia la misura – peraltro ancora oggetto di incertezze – della detrazione Iva (in generale, il 40%).
Resta altresì invariato l’obbligo di fatturazione da parte dell’impresa al dipendente del servizio prestato.
Inoltre, i redditi da lavoro dipendente potranno ancora essere calcolati al netto delle eventuali somme corrisposte dal dipendente all’impresa per l’assegnazione del veicolo.
È consigliabile che le imprese operino delle valutazioni di opportunità. In definitiva le imprese dovranno valutare caso per caso se:
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