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SDI, prestazioni sanitarie a privati nel 2020 senza e-fattura

L’articolo 14 del decreto fiscale dispone, in merito ai controlli, che le informazioni di fatturazione saranno utilizzate non solo per finalità di accertamento fiscale, ma anche per l’esercizio delle attività istituzionali di polizia economico-finanziaria demandate alla Guardia di Finanza in settori diversi da quello strettamente tributario, quali spesa pubblica, mercato dei capitali e tutela della proprietà intellettuale. 

Prestazioni sanitarie: Anche per il 2020 opera il divieto, inizialmente previsto in via transitoria per il 2019, di emettere fatture elettroniche tramite lo SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Il divieto riguarda innanzitutto gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS – tessera sanitaria ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata: sono quindi interessati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – Irccs, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. I dati trasmessi al Sistema TS possono inoltre essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni e solo per garantire l’applicazione delle norme in materia tributaria e doganale ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata complessiva.

Non soggetti al sistema TS: Il divieto di emettere fatture elettroniche riguarda anche, in base all’articolo 9-bis del Dl 135 del 2018, gli operatori non tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria quali, ad esempio, podologi, fisioterapisti, logopedisti. Quello che rileva ai fini della operatività del divieto è infatti l’avere effettuato una prestazione sanitaria nei confronti di una persona fisica: di conseguenza un medico che si trova a dovere fatturare delle visite ai dipendenti per conto dell’azienda dovrà trasmettere una fattura elettronica a quest’ultima. Le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali andranno comunque documentate con fatture in formato cartaceo o in formato elettronico, ma senza utilizzare lo SdI come canale di invio. Infine dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Il periodo di memorizzazione delle fatture elettroniche da parte del fisco viene, inoltre, esteso sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o, in ogni caso, sino alla definizione di eventuali giudizi in cui potrebbero essere utilizzati.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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