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Secondo acconto 2017

La seconda rata di acconto che scade il 30 novembre va versata in un’unica soluzione senza rateizzazione.
In tutte le ipotesi in cui, per carenza di liquidità o in caso di errore nell’applicazione del metodo previsionale, agli omessi, insufficienti e ritardati versamenti si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o pagato in ritardo, riducibile al 15% se il rinvio non supera i 90 giorni.
In caso di pagamento entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione del 15% va ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Questa disciplina riguarda non solo gli acconti Irpef, Ires, Irap, ma anche tutti i tributi ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte dirette.
In caso di ricalcolo con il metodo previsionale, l’acconto, per non incorrere in sanzioni, dovrà essere almeno pari al 100% dell’imposta determinata a consuntivo nella dichiarazione 2018. Solo per la cedolare secca è consentito scendere al 95% dell’imposta dovuta.
Laddove il versamento risultasse non capiente è comunque sempre applicabile il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del Dlgs 472/97 con riduzione delle sanzioni decrescente con l’aumentare del tempo.
Infine, è possibile anche procedere con il ravvedimento frazionato a patto che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta che viene ravveduto.

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