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Semplificazione modelli INTRA

Vengono qui di seguito riepilogate le novità di interesse che si applicheranno agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2018.
SCAMBIO DI ENERGIA ELETTRICA
L’indicazione delle relative operazioni commerciali nei Modelli INTRA (riferiti sia alle cessioni che agli acquisti intraunionali) non è più richiesta.
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLE CESSIONI DI BENI
I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi a fini fiscali con cadenza trimestrale non sono tenuti a fornire le informazioni di interesse statistico.
A partire dai dati di gennaio 2018, l’indicazione dei dati statistici è comunque facoltativa anche per i soggetti che sono tenuti, ai fini fiscali, alla presentazione di detti elenchi con cadenza mensile ma che, non avendo realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intraunionali di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro, non sono altrettanto tenuti alla loro compilazione ai fini statistici; permane l’obbligo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni superiore ad euro 20.000.000. L’indicazione del valore statistico rimane tuttavia obbligatoria anche per i soggetti che non abbiano compilato la colonna 4 del Modello INTRA; ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro concorre l’ammontare delle spedizioni di merci fuori dal territorio dello Stato.
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI BENI
A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti intraunionali di beni dagli stessi effettuati sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro; considerato l’interesse statistico del dato raccolto, gli acquisti intraunionali di beni vanno riepilogati nel periodo in cui essi arrivano nel territorio italiano: sono, pertanto, escluse tutte le operazioni commerciali di acquisto di beni che non entrano fisicamente in Italia; la presentazione del Modello INTRA-2 bis resta tuttavia facoltativa per tutti i restanti soggetti IVA, sia su base mensile che trimestrale; permane l’obbligo a carico dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intraunionali, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore degli arrivi superiore ad euro 20.000.000; ai fini del calcolo della soglia dei 20.000.000 di euro valgono le considerazioni sopra esposte con riferimento alle spedizioni di merci fuori dal territorio italiano.
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RESI
A decorrere dagli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018, per la compilazione del campo “Codice Servizio”, la citata Determinazione del 25 settembre 2017 ha semplificato il livello di dettaglio richiesto per la classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA).
ELENCHI RIEPILOGATIVI RELATIVI AI SERVIZI RICEVUTI
A partire dai dati di gennaio 2018, tutte le informazioni ivi contenute sono rese per finalità statistiche e devono essere obbligatoriamente fornite, su base mensile qualora l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi, acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell’UE, sia stato, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.
PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRA
Ai fini del calcolo della periodicità di presentazione dei Modelli INTRA il nuovo sistema introdotto dalle modifiche normative intervenute in materia richiede, in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Il medesimo provvedimento stabilisce che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente e che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni; qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. La presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai precedenti mesi è tuttavia facoltativa.

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