fbpx
TORNA ALLE NEWS

Soci, rinuncia ai crediti da comunicare

Nei periodi di crisi economica e finanziaria, gli imprenditori devono spesso fare i conti con la mancanza di liquidità necessaria a ricapitalizzare la società. In queste situazioni una soluzione frequente è quella di procedere alla rinuncia ai crediti vantati nei confronti della stessa.
In base all’Oic 28 (par. 36) tutte le rinunce ai crediti (finanziari o commerciali) da parte dei soci, se dalle evidenze disponibili risultano motivate dal rafforzamento patrimoniale della società, sono trattate contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
Queste operazioni, generalmente poste in essere in prossimità di fine anno per ragioni di bilancio, richiedono tuttavia un’attenta verifica della disciplina fiscale applicabile per via delle novità introdotte dal 2016, che vincolano il regime fiscale delle rinunce a precisi adempimenti formali.
Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 88 stabilisce che la sopravvenienza attiva è detassata solo fino a concorrenza del valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio, che dovrà essere obbligatoriamente fornito da quest’ultimo alla partecipata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (cosiddetta autocertificazione).
In assenza di questa comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero e la sopravvenienza attiva sarà interamente tassata.
A differenza dell’atto di rinuncia al credito, che ha un impatto contabile sul patrimonio netto, la comunicazione ha natura esclusivamente fiscale: perciò, in assenza di chiarimenti ufficiali, pare corretto ritenere che la stessa debba essere inviata, via Pec o con altra modalità a data certa, entro la scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene la rinuncia.
In ottica prudenziale, tuttavia, la società beneficiaria potrebbe richiedere la comunicazione prima del (o contestualmente al) momento in cui diviene efficace la rinuncia.

condividi.